RISTRETTI ORIZZONTI (www.ristretti.org) – 24/10/2011
Agenparl, 24 ottobre 2011
“La giustizia, in linea di massima, non esaurisce mai tutto il suo iter nelle sentenze. Tralasciando il caso degli spontanei adempimenti, le sentenze sono solo il presupposto perché la giustizia possa trasformarsi da dato formale in dato sostanziale.” Lo dichiara in una nota Giuseppe Maria Meloni, presidente del movimento Clemenza e Dignità.
“C’è, quindi, – prosegue – tanto nella giustizia civile come nella giustizia penale, una fase altrettanto importante che è quella propriamente dell’esecuzione, ovvero dell’esplicazione nella realtà, dei provvedimenti contenuti nei titoli e nelle sentenze. Questa fase è essenziale e determinante, anzi è la più strategica e nobile dell’iter di giustizia, perché dovrebbe scolpire e modellare precisamente nella realtà ciò che è specificamente previsto nelle decisioni dei giudici”.
“Tuttavia, – osserva – mentre nella giustizia civile, questa fase dell’esecuzione, per gli evidenti interessi sottesi di natura economica, va conservando la sua importanza ed una sua dignità, nella giustizia penale è stata completamente dimenticata, è come se non esistesse, è come se tutto il complessivo iter di giustizia si arrestasse alla fase della discussione e alle sentenze definitive: alle pronunce di condanna o di assoluzione”.
“Non soltanto nell’opinione pubblica, – rileva – ma anche tra gli stessi operatori del diritto, si è perso molto interesse a conoscere e a comprendere le reali condizioni in cui viene scontata la pena.” “Sotto un profilo giuridico, – sottolinea Meloni – questo dato è veramente impressionante, perché così si va privando la giustizia, in questo caso la giustizia penale, dell’ultimo anello, un anello fondamentale della catena”.
“Difatti, – continua – non è da sottovalutare la circostanza, che se la pena viene eseguita in condizioni anormali e completamente diverse da quelle standard, in condizioni completamente diverse da quelle che erano state immaginate dal legislatore ed utilizzate dallo stesso legislatore come una base di valutazione per l’adeguamento e per la graduazione della punizione alla singola ipotesi di reato, si va creando per il caso concreto e mediante le successive statuizioni dei giudici che di quelle previsioni codicistiche debbono tener conto, un corto circuito che fa venir meno l’esattezza della giustizia al fatto di reato commesso.
Inoltre, sotto un profilo culturale, e facendo il raffronto con la giustizia civile, – conclude – lo stesso dato risulta essere ugualmente impressionante, perché costituisce ulteriore testimonianza nel nostro tempo, del primato delle ragioni economiche su quelle umane, dell’inesorabile decadenza della persona, con tutti i suoi diritti fondamentali e la sua dignità”.

