ADNK (CRO) – 21/09/2009

(Adnkronos) – “In virtù del citato art. 5 del codice civile – osserva il presidente di Clemenza e Dignità – una volontà esplicita del paziente espressa in un biotestamento e diretta per esempio al rifiuto dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale oppure al rifiuto di emotrasfusioni o della respirazione meccanica, sarebbe, specie per i pazienti in imminente pericolo di vita, una volontà tendenzialmente non valida e non vincolante per il medico, provocando queste scelte non solo una diminuzione permanente dell’integrità fisica, ma addirittura l’automatico e sicuro decesso dell’individuo, con conseguenti profili anche di contrarietà alla legge, riconducibili in alcuni casi all’omicidio del consenziente.”

“E’ ugualmente evidente – conclude Meloni – che in tale contesto di illiceità, e in assenza di particolari autorizzazioni derivanti da specifiche decisioni dell’autorità giudiziaria, la semplice volontà esplicitata in un biotestamento, il mero consenso, non sarebbero atti a scriminare le eventuali e conseguenti condotte medico-chirurgiche”.

 

(Rre/Pn/Adnkronos)

Share Button
Bioetica: clemenza e dignità, non consegnamoci alla civiltà della morte.
BIOETICA: CLEMENZA E DIGNITA', ARTICOLO 5 DEL CODICE CIVILE E' LIMITE INVALICABILE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *